Art. 26.
(Trattamento economico).

      1. Al personale del Corpo della polizia tributaria spetta il trattamento economico previsto per gli appartenenti alla Polizia di Stato nelle corrispondenti qualifiche di cui alla tabella A allegata alla presente legge.

      2. Al personale del Corpo della polizia tributaria è attribuito il trattamento economico secondo i seguenti livelli:

          a) al personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti, il livello V e, in aggiunta, uno scatto stipendiale ad ogni passaggio di grado;

          b) al personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti:

              1) il livello VI nel grado di vice sovrintendente;

              2) il livello VI-bis nel grado di sovrintendente;

              3) il livello VII nel grado di sovrintendente capo;

          c) al personale appartenente al ruolo degli ispettori:

              1) il livello VII nel grado di vice ispettore;

              2) il livello VI-bis nel grado di ispettore;

              3) il livello VII-bis nel grado di ispettore capo;

              4) il livello VIII-bis nel grado di ispettore superiore;

          d) al personale direttivo del Corpo della polizia tributaria è attribuito lo stesso trattamento economico spettante al personale direttivo delle corrispondenti qualifiche della Polizia di Stato ai sensi della legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, e alle altre disposizioni vigenti in materia;

 

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          e) al personale dirigente del Corpo della polizia tributaria è attribuito il trattamento economico previsto ai sensi del comma 5 dell'articolo 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216.

      3. Le delegazioni previste dall'articolo 95 della legge 1o aprile 1981, n. 121, sono integrate dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Sottosegretario di Stato, da questi designato, dal direttore generale del dipartimento della polizia tributaria e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale del personale del medesimo Corpo.